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Andrea BIANCHINI / Bernard VAN ZEGER (Bernard VANESPEN) – Il Diritto Ecclesiastico TOMO TERZO, Parte Prima – Parte Second – 1786

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Descrizione

Andrea BIANCHINI / Bernard VAN ZEGER (Bernard VANESPEN) – Il Diritto Ecclesiastico tratto dalle opere canoniche del Vanespen con Aggiunta di Materie, e delle Pratiche particolari per gli Stati della Serenissima Repubblica di Venezia, dell’Abate A.B. jurisconsulto veneto. TOMO TERZO, Parte Prima – Parte Seconda – 1786. Venezia Venezia, nella Stamperia Baglioni; mezza pelle con titoli e fregi dorati impressi al dorso, piatti marmorizzati; 8°, cm 24; 1 vol. (opera incompleta); pagg. XVI 296 XX 290; Buon esemplare, con fioriture, tracce di umidità e rilegatura compromessa; frontespizio con marca tipografica incisa; capilettere e fregi xilografati. Andrea Bianchini nacque a Venezia nel 1738; ordinato sacerdote,insegnò anche, in giovane età, teologia dommatica nelle pubbliche scuole dei gesuiti. Laureato in diritto civile e canonico, esercitò per molti anni l’ufficio di avvocato ecclesiastico, finché si ritirò a vita privata, dedicandosi interamente agli studi. Morì a Venezia il 30 genn. 1805. Il diritto ecclesiastico … (in 3 voll.) fu la sua più importante fatica: in esso espone completamente il suo pensiero sulle tracce del Van Espen, mostrandosi nelle questioni dogmatiche avverso ai giansenisti ma piuttosto favorevole agli autori gallicani. Espen, Zeger-Bernard van. fu un giureconsulto canonista (Lovanio 1646 – Amersfoort 1728), prof. di diritto canonico nella città natale. La sua opera maggiore, Ius ecclesiasticum universum (1700), è un’esposizione completa di diritto canonico, che però fu posta all’Indice dalla Chiesa (1704) per l’adesione del suo autore ai principî dell’episcopalismo e al giansenismo. Il van E. fu poi (1725) processato e condannato per una lettera con la quale aveva difeso la validità dell’elezione e della consacrazione del vescovo di Utrecht in conflitto con la Curia romana; fuggì da Lovanio. Ma la fama delle sue opere non ne soffrì (lo stesso papa Benedetto XIV lo cita frequentemente), e il suo pensiero esercitò una influenza profonda sulla posteriore letteratura canonistica. Il Bianchini, preoccupato per le sorti del cattolicesimo e sollecito del bene della società civile, chiarisce meglio il suo pensiero nelle Riflessioni di un Italiano sopra il trattato Dello stato della Chiesa di Giustino Febronio …>, inserite nella seconda parte del terzo vol.( e si tratta del testo che proponiamo) del Diritto ecclesiastico, pp. 101-118). Febrònio, Giustino (lat. Iustinus Febronius) è lo pseudonimo sotto il quale è noto Johann Nikolaus von Hontheim (Treviri 1701 – Montquintin, Lussemburgo, 1790), storico e canonista. In De statu ecclesiae deque legitima potestate Romani pontificis liber singularis ad reuniendos dissidentes in religione constitutus (1763) contestò il primato giurisdizionale del papa, attribuendolo al concilio. La dottrina giurisdizionalista che da lui prende il nome, il febronianesimo, negava al papa il diritto di ingerenza nella condotta delle Chiese nazionali e influenzò la politica religiosa di Giuseppe II d’Austria e del granduca Pietro Leopoldo di Toscana nella seconda metà del Settecento. Chiaramente avverso al Febronio, Bianchini si dimostra scettico di fronte alla possibilità e all’utilità di una riforma che tolga gli abusi della Curia papale, in quanto pensa che l’apparato curiale sia indispensabile per combattere gli scismi e le eresie e far riconoscere le decisioni della S. Sede in materia dogmatica. Spera, invece, nella capacità dei governi di ottenere da Roma dei vantaggiosi concordati e di difendere le consuetudini locali favorevoli al potere civile